Apertura della pratica SIAE (2)
Non tutte le canzoni
però sono soggette alla Siae:
lo sono solo quelle composte da artisti fino a 70 anni dopo la
loro morte. Ne consegue che la musica
composta prima del Novecento (ad es. la musica classica) non
è sottoposta al pagamento
della Siae. L'assolvimento
della Siae deve avvenire ogniqualvolta si sia in presenza
di un'esibizione musicale
che includa canzoni
in cui gli autori o i loro eredi possano far valere i loro diritti
sull'opera. L'obbligo del pagamento
Siae pertanto non sussiste per cerimonie
in chiesa in cui si utilizzino brani di musica classica, mentre
deve essere sempre effettuato in caso di musica
al ricevimento e musica
per una festa.
Una volta compresi i casi in cui deve essere assolto il pagamento,
vediamo di capire come si svolgono le pratiche della Siae
nel caso di intrattenimento
musicale per matrimoni
e feste.
Precisiamo subito che l'apertura della pratica Siae
è a carico dell'organizzatore dell'evento, e quindi deve
essere effettuata dagli sposi o dal festeggiato (o da loro parenti
stretti). Eventuali terze persone devono essere autorizzate mediante
delega. Precisiamo quindi che né i musicisti
né il proprietario della location
sono autorizzati ad aprire una posizione Siae
senza una delega.
L'apertura della pratica Siae
deve essere effettuata solo ed esclusivamente presso la struttura
Siae
competente per il territorio della location.
Fate attenzione: nemmeno gli uffici centrali accettano aperture
di pratiche. Se non sapete a quale circoscrizione territoriale
Siae rivolgervi,
chiedete al proprietario della location, oppure consultate il
sito www.siae.it.
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